Articolo 76.Costituzione.

Bologna 18.1.13



Articolo 76.

La Costituzione è chiara e dice:
"L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."

La questione è appunto la determinazione dei principi e criteri,dati i quali se non corrispondenti e coerenti con la realtà dei diritti-doveri del cittadino non possono essere approvati.
La coerenza nasce dal fatto che non può esistere una formazione politica in grado di dirigere il Paese senza un apparato organizzativo  adeguato alla realtà della struttura Istituzionale e Politica del Paese.
Il principio deve essere rispettato se si vuole dare il diritto a tutti e la garanzia a tutti di essere tutelati dalla legge.
Chiunque improvvisi una farsa politica danneggia il paese ed i cittadini/e.
Fatto salvo questo principio, se il Governo non tutela i cittadini, le elezioni possono essere inavalidate per la presenza di formazioni politiche truffa,dannose all'immagine ed alla politica del Paese.

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