La Repubblica "teocratica" Italiana.6°.

Bo.  28.7.14
La Repubblica "teocratica " Italiana. 6°.

La prolissità degli articoli  della Costituzione, dal 13 al 18, lascia aperte molte possibili bivalenze illegittime, come ad esempio l'art. 13, cito:
La libertà personale è inviolabile.
Ed al termine, dopo 2 righe ambiguamente definite dice:né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
I modi previsti dalla Legge esistono solo per violazione della Legge, quindi inutile ripetizione o volontà di usare Leggi restrittive, in casi non chiari, fatte appositamente.

Gli articoli della Costituzione 19 E 20 tutelano in modo indiretto la religione Cattolica, in quanto la definizione di" riti contrari al buon costume"lascia supporre che essi siano quelli della religione di Stato, in vigore nel 1948.
L'art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Diventa chiaro il rapporto privilegiato ed ambiguo che detiene la religione Cattolico Cristiana in Italia, in quanto ancora definita come religione di Stato; che diventa come regime morale superiore allo Stato della Repubblica, ed è considerato regime come potere assoluto ed unico dello Stato del Vaticano, per mezzo della teocrazia dei vescovi e del Papa come autorità assoluta e "suprema"o superiore a tutti.
L'articolo 20, come il 19 possono e devono essere rivisti dal punto di vista Costitutivo dello Stato in quanto organizzazione vincolata a Principi Democratici e  Leggi universali uguali per tutti, secondo proporzionalità e per interazione.
Le religioni non possono essere considerate come la radice delle Leggi sociali, in quanto la base stessa dalla religione è indimostrabile con prove materiali, quindi spirituali,il cui valore ideale è innegabile, ma tale confinamento deve essere definito in modo legittimo dalla Leggi dello Stato civile Democratico, come base superiore rispetto alla sola Repubblica, come semplice organizzazione formata da capi "assoluti".
Se non esiste la Libertà Democratica di libera scelta dei candidati alla direzione del Paese Italia, non esiste un sistema Democratico, ma solo Repubblicano come nell'antica Roma, quando si eleggono solo i capi, Sindaci e Leader politici nazionali con una funzione assoluta.
Il confinamento delle religioni a ruolo di costume sociale e culturale di carattere ideale, diventa il limite delle loro esperienze fondato sulle idee, non sulle Leggi, ragione per la quale ad esse viene vietata la rappresentanza politica, ma legittimamente la loro sfera viene lasciata nelle associazioni culturali, benefiche o meno,ed ideali, come criteri di associazione spirituale, quindi non materiale, perciò illegittime come  associazioni di altra natura e funzione nella società.
Ora e sempre. X-- Legio   -- Italiana--d'Europa.

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