Gli Art. dal 21 al 25, la contraddizione esplicita dei principi della Costituzione.

Bo. 29.8.14
Gli Art. dal 21 al 25, la contraddizione esplicita, dei e nei principi, della Costituzione.

Se osservate questi Articoli costituzionali, potete vedere come alle affermazioni di Principio sulla libertà di espressione, in modo ambiguo si afferma che l'Autorità preposta si riserva il giudizio finale.
Così come appare chiaro che il testo diventa contraddittorio.
Potete vedere come con una comparazione formale con la Costituzione degli USA, nel I° Emendamento,ma anche nel 2° e 3°.
Posso riportare gli Articoli descritti così da mostrare come il gruppo o insieme di Principi e regole sia affermato e negato simultaneamente, vanificando il principio stesso.
Gli Articoli sono:
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.



I Principi, enunciati in forma positiva sono quelli non in grassetto, in effetti sminuiti e contrastati dalle norme politiche della gerarchia, che affida alla regola del " buon costume", generica e generalizzabile ad ogni cosa, il potere di veto dell'Autorità politica.

La cultura clerico- fascista, clerico- comunista, o clerico-liberale,  come culture ideologiche ed idealistiche, rimangono ancorate al pregiudizio di superiorità per il quale non esistono Leggi eguali per tutti, ma sono gli uomini al potere che fanno le Leggi.
Equivale a dire che non esiste l'oggettività limitata ed imperfetta della scienza, sulla base della quale è avvenuto lo sviluppo straordinario delle civiltà, ma esiste solo il potere di decidere arbitrariamente dell'"uomo", il libero arbitrio, sopra la Libertà.
Il risultato di tale principio, unico, si fonda sulla pratica della contraddizione, come rifiuto del lavoro razionale limitato, singolare e collettivo, ma esiste solo la singolarità, divinizzata o culto della personalità, o sacralità della persona, in senso clericale, comunque una mistificazione negativa per la società Democratica.
Ora e sempre.--X -- Legio-- Italiana--d'Europa.

Commenti

Post popolari in questo blog

Gli Art. 35, 36, 37, 38 della Costituzione.

PARTITO DEMOCRATICO: RENZI IL VENDICATORE.

Gli Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, della Costituzione.