Gli Art. 44, 45, 46, 47 della Costituzione.

Bo. 7.9.14
Gli Art. 44, 45, 46, 47 della Costituzione.

Li riporto integralmente per svolgere un commento.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

L'Art. 44 definisce i limiti di estensione del latifondo terriero, per Regioni.
Lo deve fare anche per l'industria sul territorio nazionale, ed applicarlo, per garantire la liberà dei mercati e la competitività, senza le quali non esiste sviluppo.
Nell'Art. 45, la tutela di Cooperazioni ed artigianato deve essere definita nei limiti del principio di utilità sociale senza fini di lucro.
Gli Art. 46 e 47, sul ruolo dei lavoratori nell'impresa e della tutela dei loro risparmi, sono in linea di principio definiti dal superamento da parte di entrambi della schema ideologico delle classi sociali, ma si deve incentrare sul principio duale del lavoro e libertà, nei limiti delle esperienze.
Ora e sempre--X--Legio --Italiana--d'Europa.



Commenti

Post popolari in questo blog

Gli Art. 35, 36, 37, 38 della Costituzione.

PARTITO DEMOCRATICO: RENZI IL VENDICATORE.

Gli Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, della Costituzione.