Gli Art- 99 e 100 della Costituzione.

Bo. 22.9.14

Glia Art. 99 e 100 della Costituzione.
Essi riguardano le Commissioni ausiliari, come organismi di Consulenza, la cui funzione dovrebbe essere un metodo o prassi di lavoro che anticipa le Leggi.
La definizione degli organi consultivi, nella Costituzione risulta fondata, nella descrizione delle funzioni e compiti sulla base del principio di contraddizione, che dice:
affermi in linea di principio un criterio e lo smentisco per legge a seconda delle necesssita del governo.
Chiaro, semplice ed efficace, per affermare il libero arbitrio senza regole, ovvero Leggi e Principi; la verifica della critica la vedete negli Articoli che riporto.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Gli Articoli 99 e 100 devono stabilire i Principi costituzionali di tali organi, che invece, sono definiti altrove dalle Leggi.
Paradossale ma vero, i Consigli di Stato dell'Economia e della Giustizia hanno diritto di proposte legislative, con funzioni preventive, ma esistono limiti di Legge oltre e contro il Principio Costituzionale.
Così come i controllo di bilancio.
Il Consiglio di Stato ha compiti di consulenza e di tutela, di cui non si conosce, o non si stabilisce come sia formato e quali diritti di intervento abbia per prevenire gli errori, e quale composizione debba avere per garantire allo Stato ed i cittadini il rispetto dei Principi Costituzionali Democratici, per il superamento di arretratezze.
La Costituzione Repubblicana, diversamente da quella Democratica, affida in mano alla politica il potere ultimo di decisione, non alle leggi Universali dei Diritti dell'Umanità e dei Doveri della Società Democratica.
La Democrazia è il principio ed il Limite alla Repubblica, come decisione della politica, intesa come libero arbitrio personale ed irrazionale, in diversi casi; che contrasta con le Leggi ed i Principi della Democrazia, per abuso di autorità e competenza.
In Italia, la confusione ambigua dei compiti e funzioni della Costituzione, usata dal clericalismo italiano, con le ideologie al seguito, ha deformato la Costituzione Democratica in una carta dei Diritti limitata dalle Leggi del governo, subordinandola alle esigenze della politica, strumentali e manipolatrici dei Principi Costituzionali Democratici dell'Europa.
Ciò avviene ancora con il mantenimento di compiti e funzioni create dal regime fascista, pregiudiziali del compito dello Stato ed usate per il controllo poliziesco e politico della popolazione, la cui oggettività era la situazione di guerra fredda delle ideologie, che da oltre 20 anni non sussiste più.
Ciò non giustifica le arretratezze di una cultura che nega il confronto con altri Paesi,ancorata ad uno Statalismo monopolista ed senza libertà di mercato, di tipo gerarchico religioso, o dogmatico, privo della necessaria razionalità di Principio che si vede nella stesura della Costituzione, nella quale i cittadini/e sono considerati persone da controllare con Leggi appropriate per la situazione.
Ora e sempre.--X-- Legio -Italiana   d'Europa.

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