Gli Art. dal 83 al 91 della Costituzione.

Bo. 19.9.14
Gli Art.  dal 83 al 91 della Costituzione.

Essi riguardano la funzione di Presidente della Repubblica, sono stesi in forma prolissa e contraddittoria, la serie di articoli è questa:


Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. [15]
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
La definizione di molti termini viene esposta con un criterio che viene contraddetto dalla contraddizione.
Esempio: se il Presidente in carica, in caso di morte deve essere sostituito, è sostituito dal Presidente del Senato ed eletto entro 15 giorni, ma....salvo il maggior termine,ecco la stupida contraddizione riapparire.
Si scrive una cosa per disdirla, senza motivo alcuno, si potrebbe scrivere una cosa sola, entro 29 giorni viene sostituito.
Non vi sono impedimenti di alcun genere, perchè scrivere una regola che viene contraddetta, se non per invalidare la funzione della Costituzione?
La prolissità degli articoli è lo strumento deviante e di vanificazione della Costituzione perseguita dal clericalismo e dalle ideologie di vario genere, tutte a struttura gerarchica ed incompetente.
La crisi italiana delle Istituzioni dello Stato ha questa matrice culturale, il dogmatismo delle affermazioni di principio è vanificato dalle contraddizioni; in tal modo, ogni funzione diventa generica ed insufficiente alla funzionalità delle Istituzioni.
La cultura gerarchica si fonda sul principio del libero arbitrio, come negli Stati assolutisti e dittatoriali, religiosi, militari ed ideologici,dove le parole di Libertà ed Eguaglianza perdono il loro significato e la loro funzione di principio nella definizione delle Leggi e Principi Costituzionali, sia per i Diritti ed i Doveri della Democrazia.
La Democrazia, sulla base dell'uso sistematico della contraddizione dei termini viene  svuotata dei significati.
Il valore gerarchico, pregiudiziale di principio ed incompetente nel merito dei problemi, ammette e persegue il criterio di iniquità irrazionale, ovvero la corruzione delle leggi della Repubblica e della Democrazia, per mezzo dell'iter delle eccezioni alla Legge, che è stata formulata appositamente in modo dogmatico e controproducente, adatto al suo sovvertimento per mezzo dei Decreti Legge o d'urgenza.
Il sistema politico gerarchico clericale dell'Italia si fonda su questi presupposti, ed il risultato è che alcune persone percepiscono due o tre pensioni senza alcun diritto, i Sindacati si appropriano di funzioni illegittime usando l'ideologia come manipolazione delle persone e l'organizzazione per mantenere in uno stato di soggezione le classi più povere.
L'arretratezza della politica non è l'arretratezza del popolo italiano.
Ora e sempre.-X--Legio --Italiana--d'Europa.

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