Gli Art. dal 92 al 98 della Costituzione: il Governo.

Bo.  20.9.14
Gli Art. al 92 al 98 della Costituzione: il Governo.

Il Governo come organismo esecutivo deve essere disciplinato nell'organizzazione e nelle funzioni principali, ma vediamo come si configura secondo le convinzioni del dopoguerra:

TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I
Il Consiglio dei Ministri

Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. [16]
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
La Pubblica Amministrazione

Art. 97.
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo
all’anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Non sono definite in modo chiaro e semplice le funzioni principali del governo, esempio la scuola e la sanità, interni e difesa, come poche esigenze siano fondamentali ed altre no; ed abbiamo assistito alla crescita fantasiosa ed inutile del numero dei ministri e vice fino all'inverosimile numero di quasi 70, un piccolo parlamento.
Il Governo esecutivo dell'Italia è sempre stato indefinito nel numero ed usato per scopi poco politici, ma clientelari della persona che assumeva direttamente la funzione di Presidente del Consigli dei Ministri.
Il titolo è pomposo sarebbe 1° Ministro di governo, o Leader di Governo.
In questo caso l'uso del termine inglese, descrive, semplifica e sintetizza un significato più esteso.
Il criterio della fiducia è illegittimo, dal punto di vista Democratico, essendo il governo eletto a maggioranza.
Tale criterio, non è coerente con la normale prassi di governo Democratico, il quale prevede come legittima una opposizione, che non sarà mai consensuale al suo opposto, ma rispetta la volontà popolare.
La procedura di insediamento è la normale prassi giuridica di giuramento,nella quale si inserisce il privilegio pregiudiziale a non considerare il ministro come normale cittadino con funzioni pubbliche, ma lo si considera esente da responsabilità quando compie atti, in errore con la Legge.
Questa contraddizione delegittima la funzione dello Stato Democratico della Repubblica, di fronte  ai cittadini e paesi esterni ai quali si dice esplicitamente che non esistono garanzia di Legge per la tutela dei loro interessi.
Chi ha scritto questa Costituzione nel 1946-48 doveva essere in preda ad un delirio di fede non razionale per pensare che i cittadini non devono essere tutelati da abusi di potere.
In Italia gli abusi sono diventati una prassi con il clericalismo politico e la divinizzazione delle masse, manipolate nei costumi al punto tale da non distinguere doveri e diritti delle funzioni di Governo.
Il Personalismo clericale si è elevato al di sopra di tutte le Leggi Democratiche della Repubblica per il controllo mentale  e culturale della popolazione, sia con le ideologie, sia con la dottrina religiosa, ufficialmente divenuta di Stato, contro il Principio della Democrazia stessa nella sua razionalità e coerenza di funzioni .
Il compromesso fatto nel dopoguerra, tra l'Italia ed i governi  dei Paesi Alleati, vincitori della Guerra, per contrastare la politica dell'ideologia comunista, oggi non ha più ragione di esistere, vista la caduta delle ideologie comuniste e socialiste, come incapaci di governare per lo sviluppo della società.
I compromessi con il clericalismo si mostrano irrazionali ed infondati per la loro natura personale ed idealistica, che ha una base di incoerenza per i principi della collettività, in quanto pregiudiziali verso la diversità di idee e convinzioni, considerate come inferiori.
La religione, in quanto tale, come fenomeno culturale limitato al costume ed idee, non ha diritto ad esercitare funzioni di Stato di Diritto Democratico di una Repubblica,questa sovrapposizione di interessi, dovuta all'arretratezza di classi sociali come la nobiltà, ha causato un arretramento culturale indotto dal dogmatismo culturale religioso, che si vede immediatamente nei privilegi politici, di natura pregiudiziale, usati dal clericalismo e dalle ideologie per mascherare le frodi verso la popolazione.
Gli Art. 97 e 98, sono anch'essi fondati sul principio di contraddizione, la legge afferma un Principio funzionale ed immediatamente di seguito lo contraddice con una clausola, che dice esplicitamente " salvo i casi previsti dalla Legge" , inserendo eccezioni che non hanno ragione di essere.
Il trucco del clericalismo è svelato, in tal modo si delegittimano le istituzioni e le leggi eguali per tutti, inserendo eccezioni inesistenti "PER LEGGE".
Ora e sempre--X --Legio --Italiana--d'Europa.


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