I Principi fondamentali e dogmatici della Costituzione Italiana.

Bo. 24.9.14
I Principi fondamentali e dogmatici della Costituzione Italiana.

Se conoscete in modo normale le regole del linguaggio e l'analisi logica della realtà fareste bene a concentrare l'attenzione sul modo nel quale sono stati formulati i principi della nostra Costituzione nel 1946, ad opera di ideologi come i clericali, DC, il PCI, il PSI, IL PRI ed altri come Giustizia e Libertà.
Osservate la definizione di carattere assoluto ed isolato da qualsiasi altro elemento, indispensabile a definire la realtà, come ad esempio il lavoro che nel XX secolo è divenuto sempre più razionale e complesso, indissociabile dalla creatività che solo la libertà permette.
Possiamo osservare gli Articoli fondanti:

Principi fondamentali

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]
Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. [3]
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 Le espressioni di carattere assoluto, ma prive di principio fondante, come : lavoro, popolo, Repubblica, Diritti, leggi eguali per tutti, Stato e Chiesa di Stato, le confessioni religiose, la cultura e la ricerca scientifica, il patrimonio artistico.
Nella cultura scientifica e non solo i Principi sono detti " Principi di conservazione", formulati per esteso, sono della quantità di moto, di massa, del momento angolare e via dicendo.
Nella Costituzione italiana l'uso dei termini con valore assoluto, privi di qualsiasi riferimento con la realtà, diventa un modo per evitare che essi diventino la base concreta del metodo di governo della società.
Il valore assoluto diventa il lavoro senza definizione di quale tipo, e qualsiasi tipo di lavoro richiede una libera scelta operativa, quindi di libertà creativa, negata dalla formulazione assoluta,che diventa dogmatica se rimane fine a sè stessa.
Tutti i Principi fondamentali : Lavoro, libertà, Legge, eguaglianza e proporzionalità, sono invalidati perché considerati singolarmente uno ad uno, mentre nella realtà sono indissociabili, ma hanno una loro specifica funzione descrittiva.
La realtà vine pertanto descritta per mezzo di una dissociazione speculativa che invalida il significato reale e culturale delle parole rappresentative della realtà, pertanto la forma dogmatica o ideologica contraddice lo spirito stesso della Costituzioni, sia Democratiche che Repubblicane.
In Base a ciò si ritiene necessario proporre, con l'ausilio e la collaborazione di paesi Europei amici, la ridefinizione dei principi Costituzionali  della Repubblica Democratica Italiana, con la partecipazione di tutti gli abitanti del paese che lo desiderano.
Ora e sempre.-X- Legio --Italiana   d'Europa.

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